sentenza

Tribunale di Brescia del 18 Gennaio2010

Conto corrente – anatocismo –Delibera CICR 9/02/00–usi piazza

La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell’intero contratto. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non è possibile, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, inserire automaticamente clausole che prevedano una capitalizzazione di diversa periodicità. 

La problematica della nullità della clausola anatocistica non riguarda i contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l’anatocismo sugli interessi debitori purchè con periodicità identica a quella degli interessi creditori. Per contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, l’anatocismo è da ritenersi valido se la Banca si è adeguata alle disposizioni della Delibera CICR 9/02/00.

La clausola di rinvio agli “usi piazza” è nulla per indeterminatezza dell’oggetto ed in ogni caso inoperante a partire dall’entrata in vigore della l. 154/92 (poi TUB, D.Lgs. 385/93).