sentenza

Tribunale di Brescia del 17 Gennaio2014

Leasing – Usura – tasso mora – no sommatoria tassi

Gli interessi moratori sono alternativi rispetto agli interessi corrispettivi e pertanto non possono essere ad essi sommati nel procedere alla verifica dell’usura, dovendo essere esclusi dal calcolo del TEG.

 

Nel conteggiare il tasso effettivo globale di interesse, la reclamante effettua la somma aritmetica tra tutte le diverse previsioni di tasso di interesse contenute nei contratti di leasing oggetto di lite.

Le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all’eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano, invece, la maggiore onerosità di questi ultimi volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l’esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

Giudice Adriano De Lellis