sentenza

Tribunale di Brescia n. 292 del 30 Gennaio2017

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000, è illegittima l’applicazione della capitalizzazione trimestrale operata dalla Banca sugli interessi a debito del correntista, in quanto tali clausole risultano in violazione dell’art. 1283 c.c. e sono quindi nulle, perché si basano su un uso negoziale anziché normativo; conseguentemente, “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”(Cass. Civ. 24418/2010; Cass. 6550/13).

Per i rapporti successivi all’entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000, la capitalizzazione degli interessi è legittima purchè sia contrattualmente prevista una medesima periodicità sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi. 

Giudice Dughi Marina