Tribunale di Brescia n. 5311 del 3 Dicembre2025
Si legge nella sentenza: "Escluso quindi che il piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime di capitalizzazione composta determini un effetto anatocistico (con conseguente obbligo di indicazione del tasso annuo effettivo) è necessario verificare se le condizioni economiche siano determinate o meno.
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Il contratto di mutuo non indica che l'ammortamento deve avvenire con il metodo alla francese con rata costante e, pertanto, con capitalizzazione composta, né tale pattuizione si evince dal contenuto delle pattuizioni contrattuali. Nello specifico la clausola contrattuale prevede una "rata crescente" e, in allegato al contratto di mutuo, vi è solo un piano di ammortamento che indica la quota capitale (effettivamente crescente) in restituzione per singola rata, ma non indica la quota interessi, neppure nel suo sviluppo presunto sulla base del tasso di interesse vigente alla data di conclusione del contratto. In sostanza, pur essendo evidente che non si è in presenza di un piano di ammortamento "all'italiana" (in cui la rata capitale per singola quota è costante) il contratto non specifica le modalità di calcolo della quota parte degli interessi: se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né tale emergenza si può ricavare dallo sviluppo presuntivo del piano di ammortamento (che come visto non era completo nella parte relativa agli interessi) o dalla pattuizione in merito ad una rata costante ( che nel caso in esame non sussiste).
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La data di scadenza dell'obbligazione di pagamento degli interessi è liberamente determinabile dalle parti che ben possono quantificare gli interessi con capitalizzazione semplice pur pattuendone il pagamento frazionato e anticipato. Pertanto, dalla pattuizione relativa al pagamento di "n. 360 (trecentosessanta) rate mensili posticipate, comprensive di capitale e interessi ... " non deriva alcuna indicazione in merito al regime di calcolo degli interessi.
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l'indeterminatezza non deriva dalla redazione di un piano di ammortamento incompleto ma del fatto che le condizioni pattuite nel contratto non permettono lo sviluppo di un unico piano di ammortamento e quindi la predeterminazione dell'entità degli interessi o quantomeno, trattandosi di mutuo a tasso variabile, della formula matematica da utilizzare al fine di determinare l'interesse dovuto alla variazione del parametro di riferimento. La domanda di dichiarazione di nullità delle condizioni contrattuali nella parte in cui non permettono univocamente di determinare gli interessi dovuti deve pertanto trovare accoglimento.
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Ai sensi dell'art. 117 comma IV TIJB i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse "e ogni altro pre==o e co11di=io11e praticati" prevedendo, in caso di mancata pattuizione, l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TIJB. Si tratta di una norma chiaramente sanzionatoria che trova applicazione anche nel caso in cui il tasso di interesse sia correttamente pattuito (come nel caso in esame) ma siano omesse altre "condizioni" quale la metodologia di sviluppo del piano di ammortamento. Tanto premesso la domanda di condanna della resistente alla rideterrninazione del piano di ammortamento applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 11 7 comma VII TIJB in regime di capitalizzazione semplice deve trovare accoglimento.
Testo sentenza(333 K)
