sentenza

Tribunale di Brindisi del 13 Gennaio2014

Art. 117 TUB – previsione tassi in contratti di affidamento

In presenza di contratto di conto corrente con rinvio agli “usi piazza”, la produzione di contratti di affidamento che specificano la misura dei tassi d’interesse è sufficiente a legittimarne l’applicazione da parte della Banca.

Benché il contratto di conto corrente contempli un rinvio all’uso piazza, le domande di fido sottoscritte dal correntista, ed evidentemente accolte dalla banca, stabiliscono in modo chiaro la misura degli interessi passivi. Ne consegue che – senza che neppure venga in rilievo l’esercizio dello ius variandi a sfavore del correntista, pur previsto dall’art. 16 del contratto di conto corrente – vanno senza dubbio applicati i tassi d’interesse convenzionali.

Azione di ripetizione – onere della prova in capo al correntista – no saldo zero – motivazioni estese

 

Laddove il correntista agisca in ripetizione, previo accertamento positivo del presunto credito da esso vantato nei confronti della banca, è sull’attore che grava l’onere di dimostrare, ai sensi dell’art. 2697c.c., il fondamento della sua pretesa, e dunque che il saldo negativo eventualmente risultante dal primo estratto conto disponibile, derivi da condizioni contrattuali e addebiti invalidi ed illegittimamente applicate dalla banca. 

Giudice Sara Foderaro