sentenza

Tribunale di Brindisi del 9 Agosto2012

Conto corrente - Azione di ripetizione – Saldo zero anche se azione di ripetizione(attore è il correntista) – Onere della prova in capo alla Banca– principio di prossimità della prova –Usura -Inclusione CMSnel TEG

Nel giudizio di ripetizione d’indebito promosso dal correntista, anche se la banca non abbia proposto domanda riconvenzionale (e quindi non possa essere considerata attrice), grava su di essa l’onere di depositare gli estratti conto integrali fin dall’inizio del rapporto. Qualora ciò non avvenga e il saldo contabile iniziale risulti “negativo” per il correntista, deve assumersi, quale base del riconteggio, un saldo di partenza pari a zero, in quanto il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della vicinanza alla fonte della prova che le Sezioni Unite, n. 13533, del 2001, hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso.

Con riferimento alla verifica dell’usura, devono essere incluse nel calcolo del TEG anche le CMS che incide direttamente sul costo del credito erogato (anche per il periodo anteriore al 2010, in contrasto con le indicazioni delle Istruzioni della Banca d’Italia, subordinate al dettato normativo).

Giudice Estensore Antonio Ivan Natali