sentenza

Tribunale di Brindisi del 1 Marzo2018

In presenza di un mutuo a stato di avanzamento lavori che soddisfi i “requisiti di fondiarietà” ex art. 38 TUB determinati dalla Banca d’Italia in conformità alle delibere del CICR, il tasso soglia di usura va individuato in quello inferiore relativo alla categoria dei “mutui a tasso fisso” anziché in quello superiore della categoria “altri finanziamenti”.

Ai fini della verifica dell’usura non può condividersi il criterio della maggiorazione del tasso di mora di 2,1 punti percentuali, trattandosi di criterio che non trova alcun riscontro positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il metodo di computo del tasso soglia, modificato nel 2011.
 
Come sancito da ultimo da Cass. Civ. Sez. VI 04.10.2017 n. 23192, l’usurarietà pattizia del tasso di mora comporta la non debenza di alcun interesse, neanche corrispettivo, sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire.

In tal caso, se all’epoca del precetto non può configurarsi inadempimento, ne discende l’illegittimità del pignoramento che giustifica l’accoglimento della chiesta sospensione della procedura esecutiva.

Giudice Liaci Paola