sentenza

Tribunale di Cagliari del 31 Maggio2013

Onere della prova

Con riguardo alla presenza nei contratti di clausole delle quali si eccepisce la nullità, la giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato che l’onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità dell’atto cui le sue domande si riferiscono, incomba sulla parte che tale domanda propone. In applicazione di tale principio di carattere generale si veda tra le tante pronunzie della giurisprudenza di legittimità la sentenza della Corte di Cassazione n. 1750 dell’8.9.2005: ”E non può di certo mettersi in dubbio che sia a carico dell’attore l’onere di allegare e provare le circostanze che egli stesso adduce a sostegno della nullità dell’atto cui le sue domande si riferiscono”.

Sul punto è fermo nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio: “l’onere probatorio gravante, a norma dell’art 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi” in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, ne inverte, il relativo onere gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo”.(Cass. 2003/18487)

Produzione documenti contrattuali

La società attrice, la quale ha eccepito le predette nullità contrattuali e ha azionato il proprio diritto alla ripetizione delle somme a suo dire indebitamente corrisposte alla Banca, avrebbe dovuto produrre copia della documentazione bancaria (ed in particolare dei contratti e delle condizioni generali ad essi applicabili) relativa ai rapporti di conto corrente in contestazione.

Nel corso del giudizio è stato impartito alla Banca ai sensi dell’art. 210 c.p.c. l’ordine di esibizione dei contratti, che è stato disatteso. L’art 116 cpc consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti nel corso del processo. Ma l’argomento di prova offre soltanto elementi di valutazione di altre prove e quindi non può costituire l’unico fondamento per ritenere provato un fatto.

 

L’interpretazione di questa norma, peraltro coerente con quella della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 8310 del 2002 e 17076 del 2004) porta dunque ad escludere che in assenza di elementi di prova concorrenti, il solo rifiuto della Banca di esibire i contratti possa essere in concreto equiparata all’ammissione del fatto che le diverse clausole contrattali oggetto dell’azione di nullità avessero il contenuto indicato dall’attrice.

Giudice Ignazio Tamponi