sentenza

Tribunale di Cagliari del 13 Febbraio2014

Azione di ripetizione - Onere della prova in capo al correntista – produzione di contratto e estratti conto – richiesta ex art. 119 TUB – mancata produzione del contratto motivo di rigetto della domanda

In caso di azione di ripetizione avviata dal correntista, incombe su di lui l’onere di provare, tramite la produzione di contratto e estratti conto, le proprie pretese.

La mancata produzione del contratto, non giustificata da una richiesta alla Banca con esito negativo, è motivo di rigetto della domanda attorea.

Nel caso, come quello in specie, in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurai, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sul correntista attore, ai sensi e per gli effetti dell’art 2697 c.c.  l’onere di dimostrare l’esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese non dovute, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

La produzione del contratto è necessaria: sia per accertare se siano stati rispettati i requisiti, di forma e di sostanza, stabiliti dall’art. 117 TUB, il quale prevede che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; sia per verificare la data di stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; sia per accertare valutare le condizioni del rapporto bancario (tassi d’interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, cms); sia per verificare l’ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista.

Giudice Andrea Bernardino