sentenza

Tribunale di Cagliari n. 2724 del 4 Ottobre2016

Per quanto attiene alla domanda proposta in via subordinata, non si ravvisa la lamentata nullità per violazione dell’art. 117 sesto comma T.U.B.. Tale norma dispone, per quanto interessa in questa sede, che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. L’I.S.C. non appare riconducibile alle predette categorie, non essendo di certo un prezzo o una condizione contrattuale. Né l’I.S.C. può considerarsi un “tasso” al pari dei tassi d’interesse, posto che esso assume una funzione tipicamente informativa. In altri termini l’I.S.C. determina un valore che indica il costo totale dell’operazione, nel caso di specie un finanziamento.

Giudice Bernardino Andrea