sentenza

Tribunale di Campobasso n. 528 del 6 Novembre2020

Si legge nella sentenza:

"oltre la mancata specificazione del regime e del criterio di calcolo degli interessi adottato, risuta pure che il metodo di ammortamento alla francese ha prodotto, nel caso di specie, un tasso di interesse effettivo diverso da quello nominale indicato nel contratto per cui, al momento della determinazione della rata, non può dirsi che l'istituto bancario ha osservato quanto prescritto dall'art. 1284 c.c., che impone l'esatta indicazione del tasso di interesse, ed ha violato i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali l'istituto, pur indicando il costo del finanziamento corrispondente al TAN riportato nel contratto, di fatto ha applicato un tasso che non coincide affatto con il tasso ex art. 1284 c.c."

 

"Dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto nè il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, nè il sistema di calcolo delgi interessi la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi"

 

"Volendo pure prescrindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto, appare di tutta evidenza, comunque, come il tasso di interesse non presenta i caratteri della determinatezza laddove si è ripetutamente sostenuto che "affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed iun contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse" (Cass. n. 12276/10)"

 

 

 

 

 

 

Giudice Dentale Michele