sentenza

Tribunale di Catania n. 790 del 17 Febbraio2017

In tema di contratti bancari risulta infondata l’eccezione di nullità del contratto per mancanza nelle copie prodotte dalla Banca della firma del funzionario di quest’ultima in quanto la sottoscrizione risulta assente solo nella “copia per la banca”, mentre la copia consegnata al correntista ne risulta provvista. 

Il giudice auspicando un intervento della Suprema Corte volto a dirimere il dibattito giurisprudenziale sulla validità o meno del contratto monofirma, ribadisce che “nessuna norma richiede la sottoscrizione contestuale, né temporale, né materiale, poiché l’art. 117 T.U.B. richiede solo che il contratto, con le sue condizioni, siano pattuite per iscritto. Quindi la validità del contratto monofirma è in coerenza con l’impianto civilistico e con il Testo Unico Bancario.

Giudice Marino Giorgio