sentenza

Tribunale di Catanzaro del 7 Febbraio2013

Conto corrente - Usura – art. 1815 c.c. – No validità Istruzioni Banca d’Italia– Inclusione CMS nel TEG

La disposizione dell’art. 1815 c.c. è applicabile anche ai conti correnti (aperture di credito e anticipazioni) pur essendo dettata con specifico riferimento al contratto di mutuo.Costituisce infatti espressione di un principio generale, per cui la violazione della norma imperativa, dettata a tutela di un pubblico interesse, che vieta e punisce penalmente la pattuizione di interessi usurari e determina la nullità della clausola, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal debitore (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 22 aprile 2000, n. 55286 e Cass. Civ., Sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442).

Con riferimento alla verifica dell’usura, sulla scorta delle recenti pronunce della Cassazione penale n.12028 del 19/02/10, n.28743 del 14/05/10 e n. 46669/11devono essere incluse nel calcolo del TEG anche le CMS (anche per il periodo anteriore al 2010, in contrasto con le indicazioni delle Istruzioni della Banca d’Italia, subordinate al dettato normativo).

Giudice Estensore F. Tallaro