sentenza

Tribunale di Chieti del 19 Gennaio2016

Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l’azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ossia dell’incasso o dell’addebito in conto corrente, poichè il montante del fido non rappresenta la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che il cliente le presenterà.

Non essendovi creazione di disponibilità, il castelletto di sconto non può essere assimilato all’apertura di credito, tanto è vero che, in tema di azione revocatoria, la giurisprudenza ha qualificato atti solutori «i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l’apertura di credito, in quanto il castelletto, pur regolato nel medesimo conto, non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell’apertura di credito stessa» (cfr. Cass. 11 settembre 1993, n. 9479, Tribunale Torino 18 novembre 2014).

Solo nell’ipotesi in cui la banca confermi l’esistenza di affidamenti sul rapporto di conto corrente, avrà l’onere di indicare specificamente le rimesse ritenute solutorie, distinguendole da quelle ripristinatorie, mentre in assenza di affidamenti, tutte le rimesse effettuate nei periodi di effettivo scoperto di conto corrente sono da intendersi solutorie, senza necessità di ulteriore specificazione.