sentenza

Tribunale di Chieti n. 230 del 22 Aprile2015

La sentenza afferma il principio secondo cui l'indicazione in un contratto di finanziamento di un ISC (TAEG) non corretto, ed in particolare inferiore a quello effettivo, determina violazione di norma imperativa comportando la nullità delle clausole economiche, che devono essere sostituite con i tassi sanzionatori BOT ex art. 117 TUB