sentenza

Tribunale di Chieti n. 717 del 25 Ottobre2013

CMS – legittimità della causa se corrispettivo per l’utilizzo da parte del debitore di importi superiori al credito a sua disposizione

La commissione di massimo scoperto - definita dalla Corte di cassazione come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi - determina un incremento del tasso di interesse praticato, ma ci  non implica che essa sia priva di causa (in tal senso Tribunale Padova, 10 giugno 2011), specie se, come nel caso in esame, costituente corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione (cfr. Tribunale Teramo, 18.1.2010, n. 84 e Tribunale Mondovi, 172.2009, n. 70).

Invero, l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può  essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente. Nei documenti di sintesi allegati al contratto di c/c in esame (v. allegati ai documenti indicati con il n. 10 del fascicolo monitorio) risulta espressamente specificato che si tratta di una commissione "applicata sul saldo negativo più alto nel periodo di riferimento (periodicità della chiusura del conto", e ne viene indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo. Tale sintetica espressione implica, per quanto appena detto, che si tratti di un costo applicato dalla banca in relazione ad importi utilizzati oltre l'affidamento concesso (ossia sullo "scoperto").

Giudice Lucio Luciotti