sentenza

Tribunale di Cremona del 30 Ottobre2014

Mutuo – Usura – Tasso di mora - Art. 1384 c.c. – Art. 1815 cc applicabile solo alla rata impagata se usurarietà della mora – maggiorazione 2,1%

 

Non si ritiene corretta l’impostazione secondo cui la mora andrebbe, unitamente agli interessi corrispettivi, rapportata all’intero finanziamento.

Volendo ricomprendere la mora nella verifica del rispetto della l. 108/96, la verifica di usurarietà va effettuata sull’inadempimento, ovvero sulla singola rata (comprensiva di capitale e interessi) che costituisce a tutti gli effetti il capitale remunerato dagli interessi di mora. Agli interessi di mora vanno sommati eventuali altri oneri da inadempimento e l’importo così determinato va rapportato alla rata per ottenere il tasso di mora effettivamente applicato.

Tale tasso di mora andrà confrontato con la soglia d’usura ottenuta maggiorando il TEGM del 2,1% (rilevazione statistica della Banca d’Italia).

In ipotesi di usurarietà degli interessi di mora l’art. 1815 c.c. si applica alla singola rata, salvo quanto corrisposto in precedenza, e pertanto della rata affetta da usurarietà della mora andrà corrisposto il solo importo capitale.

Deve ritenersi che in nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo economico del finanziamento, non per niente essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto.

Gli interessi di mora costituiscono infatti una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all’istituto di credito dall’eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo altresì una funzione deterrente dell’inadempimento stesso, e hanno perciò natura di clausola penale, soggetta non già alla disciplina dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 co. 2, bensì a quella dell’art.1384 c.c. (ed eventualmente a quella dell’art. 33 co. 2 lett. f) D. Lgs. 206/2005).

Fatto sta che, nella giurisprudenza di legittimità, la tesi dell’inclusione degli interessi di mora nel calcolo dell’usura appare prevalente, sicché anche questa sede, non si potrà tenerne conto.

Se quindi è vero, come osserva il Tribunale di Milano, nell’ordinanza citata, che non si può procedere alla somma aritmetica  degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, non si ritiene però di condividere la restante parte del ragionamento, laddove si prevede che la mora, pur essendo riferita alla singola rata scaduta, vada comunque ricompresa nella complessiva verifica dell’usura del credito concesso, così che l’aggregato di interessi corrispettivi e di mora viene rapportato al credito in essere al momento dell’inadempimento.

Non può infatti non rilevarsi che in tal modo l’interesse di mora viene inserito e rapportato ad un piano di finanziamento e ad un credito erogato (o nella parte di esso restante alla data dell’inadempimento ossia, nella specie, dal mancato pagamento della singola rata.

La verità è che, costituendo interessi di mora e interessi corrispettivi grandezza del tutto disomogenee, ognuno di essi va rapportato a quello che è il suo naturale punto di riferimento: gli interessi corrispettivi al finanziamento erogato; gli interessi di mora all’inadempimento. Da questo punto di vista la rata impagata perde la sua scomposizione in quota capitale e quota interessi, per divenire solo e semplicemente la prestazione inadempiuta ex art. 1218 c.c., sulla quale van calcolati gli interessi di mora ex art. 1224 c.c., e l’importo così determinato, sommato agli ulteriori importi pretesi dalla banca e collegati all’inadempimento (es. spese per solleciti, diffide, ecc.), va a comporre l’aggregato sul quale si determina poi in percentuale l’onere concretamente preteso dalla banca in rapporto alla rata.

Tale onere va poi confrontato con il tasso soglia, comprensivo del rilievo ai fini statistici dell’usura effettuato dalla Banca d’Italia.

Se la verifica dell’usurarietà del tasso di mora va effettuata con riferimento non al finanziamento, ma alla singola rata, è evidente che l’art. 1815 co.2 dovrà a sua volta applicarsi non all’intero finanziamento, ma alla singola rata nel senso che ne sarà dovuta la sola quota capitale. 

Giudice Giulio Borella