sentenza

Tribunale di Cremona n. 201 del 18 Marzo2019

La pronuncia sanziona l'indetemrinatezza del piano di ammortamento di un contratto di mutuo sia per mancata coerenza interna della clausola di indicizzazione (in quanto il mutuo prevedeva quote capitali fisse in presenza di tassi variabili a partire dalla 25a rata) sia per mancata previsione contrattuale del regime composto applicato nella determinazione della rata.

Al riguardo nella sentenza si legge:

 

Occorre ricordare che nell'ammortamento di questo tipo è incontroverso che le rate sono calcolate in regime di interesse composto, come precisato e ampiamente illustrato dal C.T.U., anche in replica alle osservazioni del C.T.P. banca. Il C.T.U. ha comunque spiegato che la quota interesse delle singole rate dei diversi periodi è calcolata in regime di interesse semplice sul debito residuo del periodo precedente, perciò non si produce un effetto anatocistico, poiché con il pagamento della rata vengono pagati anche gli interessi maturati, che quindi non possono produrre a loro volta interessi. Ma, ciò nonostante, la formula riportata all’inizio del paragrafo comporta la produzione di maggiori interessi derivanti dalla capitalizzazione (che in matematica finanziaria non è concetto necessariamente equivalente alla fattispecie dell’anatocismo nota al diritto). Come dimostrato dal C.T.U. (v. pagg. 33-37), ciò dipende dal fatto che il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Infatti, l’importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l’istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute (in pratica è come se la banca ad ogni scadenza rinegoziasse il mutuo).

Ma non è mai stato oggetto di accordo che dette rate fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l’interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale dell’ammortamento con il sistema alla francese"

Giudice Corini Nunzia

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