Tribunale di Cremona n. 221 del 27 Marzo2019
Si legge nella sentenza:
Lo sviluppo del piano allegato sub “C” al mutuo, è stato effettuato all’interesse del 2,35% nominale annuo, come risulta dall’art. 5 del contratto e come si evince dal tasso di periodo (mensile) indicato nel piano di ammortamento, pari allo 0,19583 (che va moltiplicato per 12 e arrotondato allo 0,05 superiore). I mutuatari pertanto hanno formato la propria volontà su questi dati. Ma non è mai stato oggetto di accordo che le rate (sia la prima il cui tasso era già noto, sia le successive indicizzate come da contratto) fossero da determinare secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali, né che l’interesse dovesse essere calcolato sul debito residuo, condizione essenziale dell’ammortamento con il sistema alla francese (come evidenziato dal C.T.U. a pag. 17, punto 3).
A nulla rileva, in contrario, che i mutuatari abbiano sottoscritto lo sviluppo del piano di mutuo (all. “C” al contratto), poiché ciò è avvenuto in difetto di pattuizioni circa l’impatto sugli interessi dell’utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta.
Come è stato recentemente affermato in dottrina “… il monte interessi, corrispondente all’effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all’attenzione dell’operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo”. Poiché gli interessi prodotti dall’utilizzo dell’ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l’aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l’effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto. In sostanza, un T.A.N. in regime composto e l’equivalente T.A.N. in regime semplice, come è stato osservato in dottrina, “conduce al medesimo risultato economico, ma solo quest’ultimo costituisce l’effettivo prezzo, espressione economica del costo in ragione d’anno al quale va incontro il mutuatario” (nella specie, il C.T.U. ha calcolato che il tasso annuo indicato in contratto in capitalizzazione composta, pari al 2,35%, corrisponde al tasso annuo in capitalizzazione semplice del 2,927%.
Di fatto, l’applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell’interesse determina una sottostima dell’onere posto a carico del mutuatario, al quale, come è stato aggiunto dalla medesima dottrina, “… per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice.
D’altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall’ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento”. Peraltro, il sistema di rimborso cd. “alla francese” non è il solo che consenta di fissare una rata costante; il C.T.U. ha infatti dimostrato che ciò è possibile anche in regime di capitalizzazione semplice. L’unica (rilevante) differenza è che – al netto di spese ed oneri – nel caso di ammortamento alla francese il tasso effettivo è comunque diverso dal tasso nominale indicato in contratto, mentre con l’ammortamento in regime di interesse semplice secondo la formula indicata dal C.T.U. il tasso effettivo è uguale a quello nominale.
Considerando anche le spese e gli oneri, nel primo caso (alla francese) è la capitalizzazione (insita nel calcolo della rata) ed i vari oneri che portano alla differenza tra tasso effettivo e tasso nominale, mentre nel caso di interesse semplice la differenza tra tasso effettivo e tasso nominale è da ascriversi solamente agli oneri aggiuntivi. È perciò consequenziale ritenere che le clausole inerenti il calcolo degli interessi siano indeterminate, posto che ad un medesimo T.A.N. corrispondono monti interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato.
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