Tribunale di Cremona n. 227 del 28 Marzo2019
Alcuni stralci della sentenza:
"Di fatto, l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario …. omissis … al quale sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto" questione questa più afferente alla formazione del consenso che alla determinatezza delle clausole contrattuali. In tal senso, appare tecnicamente più conferente con l'indeterminatezza l'evidenza che senza esplicita previsione il medesimo T.A.N. "genericamente" convenuto per il piano d'ammortamento francese possa, alternativamente, produrre due diversi piani a seconda del regime adottato: da qui l'indeterminatezza della pattuizione"
E ancora, relativamente all'indeterminatezza:
"Poiché gli interessi prodotti dall'utilizzo dell'ammortamento alla francese sono superiori (in quanto risentono della capitalizzazione insita nella formula strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale), sarebbe sufficiente, ai fini della determinatezza, che fosse indicata in contratto l'aliquota (più alta) corrispondente agli interessi espressi in regime semplice, che chiarirebbe qual è l'effettivo prezzo (limitatamente al tasso) del contratto"
Di conseguenza:
"la clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel mutuo, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del suo oggetto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c., come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n. 12276/2010, secondo la quale "affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse"
Testo della sentenza(1.4 M)
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