sentenza

Tribunale di Domodossola n. 88 del 2 Maggio2014

Mutuo – Usura – Si sommatoria tassi

Nella verifica dell’usura, devono essere congiuntamente considerati il tasso di interesse corrispettivo e quello di mora, come stabilito dalla Corte Costituzionale (n. 29/02) e di Cassazione (n. 350/13).

 

Il vero nodo da sciogliere, però, riguarda l’aspetto fondamentale se il tasso sugli interessi di mora rientra o meno nel computo del TAEG o quanto meno se il tasso di mora debba sommarsi al TAEG per valutare se l’interesse calcolato corrisponda o meno a quello previsto dalla legge.

Sul punto innanzitutto si è già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 25.02.2002, n. 29 dove si legge, tra l’altro che va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

In ultimo, con la nota sentenza 9 gennaio 2013, n. 350, la Corte di Cassazione ha pienamente confermato che gli interessi di mora devono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione del superamento o meno del tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996.

Dunque, nell’applicare i tassi relativi al contratto di mutuo tra le parti, non può che ermeneuticamente trovare applicazione la vigente normativa anche e soprattutto a seguito della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che la riguarda.

Giudice Carlo Crapanzano