sentenza

Tribunale di Fermo n. 172 del 1 Marzo2020

Nel rilevare preliminarmente che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 2° comma si intendono usurari interessi/commissioni/spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, il Tribunale di Fermo ha condiviso la tesi della mera potenzialità o della promessa degli interessi usurari secondo la quale l’accertamento usurario deve essere condotto nello scenario c.d. worst case, il peggiore per il mutuatario. Nel caso in cui il TEG in detto scenario risulti superiore alla soglia, si rende applicabile la sanzione ex art. 1815 c.c., a prescindere dalla circostanza che lo scenario si sia verificato o meno.