sentenza

Tribunale di Ferrara del 2 Luglio2014

Conto corrente – Anatocismo – Delibera CICR 9/02/00 – CMS – validità della causa - Usura – validità Istruzioni Banca d’Italia – esclusione CMS dal TEG

Le clausole anatocistiche che prevedano pari periodicità per interessi attivi e passivi sono lecite per rapporti sorti dopo l’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00 (D.Lgs. 342/99).

Le CMS non sono censurabili per assenza di causa.

In tema di usura non possono essere disattese le Istruzioni della Banca d’Italia, aventi natura di “norme secondarie abilitate” e pertanto la CMS non deve essere ricompresa nel TEG fino a tutto il 2009.

 

La clausola sulla pattuizione degli interessi anatocistici determinati nell’ammontare, con periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, è valida se il rapporto bancario è sorto sotto la vigenza dell’art. 120 TUB modificato dal D.Lgs. n. 342/1999.

La commissione di massimo scoperto, anch’essa avente base trimestrale a percentuali variabili determinate, sfugge a possibili censure di nullità per mancanza di causa.

Solo dall’agosto 2009 la Banca d’Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l’espressa salvezza del pregresso.

È pertanto da escludere l’usurarietà dei tassi d’interesse determinati con l’inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n. 108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG – fondato su norme parzialmente in bianco – che privilegia senz’altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate”.

Giudice Roberto Vignati