sentenza

Tribunale di Ferrara n. 2726 del 5 Giugno2018

La verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora, entrambi, autonomamente considerati. Sia in presenza di interessi di mora che di interessi corrispettivi occorre considerare oltre all’interesse nominale tutte le voci comunque denominate che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (escluse imposte e tasse).

Irrilevante, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, è la clausola penale il cui importo, ai sensi dell'art. 19 par. 2 Direttiva n°48/2008/CE, è escluso dal calcolo del TAEG

La verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora - autonomamente considerati - e in entrambi i casi occorre considerare non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate, che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse).

È irrilevante lo scrutinio di usurarietà del costo dell'operazione comprensivo di una voce di spesa (la commissione di estinzione anticipata) mai concretamente applicata al rapporto e, dunque, mai pretesa nei confronti dei clienti.

Si ritiene di non annoverare la clausola penale tra le voci inerenti l'erogazione del credito, sfuggendo essa dalla verifica di usurarietà.

Giudice Nozzetti Giovanna