sentenza

Tribunale di Ferrara n. 46 del 22 Gennaio2014

Conto corrente – anatocismo - Delibera CICR 9/02/00 - Usura – Usura sopravvenuta – Cassazione 603/13

Ai fini del rispetto della Delibera CICR 9/02/00 (legittimità delle clausole anatocistiche) rileva esclusivamente la pari periodicità di capitalizzazione e non anche la misura dei tassi creditore e debitore, per la quale non è previsto alcun obbligo di uniformità.

Ai sensi della Cass. 603/13, l’eventuale violazione del limite di soglia in alcuni trimestri implica esclusivamente la riconduzione a soglia delle competenze addebitate (cd. “usura sopravvenuta”).

Nell’ambito di un rapporto di conto corrente bancario, l'applicazione di un diverso tasso debitorio e creditorio è del tutto legittima, atteso che la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi non significa affatto che il tasso debba essere identico.

In conformità con quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza 11 gennaio 2013, n. 603, qualora, in alcuni trimestri del rapporto di conto corrente, gli interessi corrispettivi e moratori siano da considerare usurari, essi vanno riportati entro il limite del tasso soglia in vigore. Di conseguenza, la banca non perde per i trimestri suddetti il diritto agli interessi, ma deve riaccreditare la differenza tra i tassi ultralegali applicati e i tassi soglia.

È del tutto lecito il comportamento dell’istituto di credito che abbia operato il recesso dei rapporti in essere e portato all’incasso titoli ad essa consegnati dal cliente, se il correntista non fornisce la prova dell’esistenza di un contratto di custodia degli stessi titoli – che richiede la forma scritta, come ogni contratto bancario.

Giudice Alessandro Rizzieri