sentenza

Tribunale di Firenze del 25 Settembre2014

Leasing – Usura – No sommatoria tassi – usura sopravvenuta - Art. 1375 c.c. – Cass. 350/13

Per la valutazione di usurarietà oggettiva, deve farsi riferimento al solo momento della sottoscrizione del contratto, valutando se il tasso corrispettivo o quello di mora siano superiori o meno al tasso soglia rilevato dai decreti trimestrali del MEF vigenti in quella data.

Gli interessi lecitamente pattuiti (TEG alla stipula inferiore alla relativa soglia d’usura) non possono mai diventare usurari; eventuali sforamenti sopravvenuti possono essere ricondotti entro la soglia, secondo la buona fede ex art. 1375 c.c. (cd. “usura sopravvenuta”)

Gli interessi di mora sono assimilabili alla clausola penale e pertanto, ai sensi della Direttiva 2008/48/CE e direttiva della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza (TAEG), sono da escludere dalla verifica dell’usura. 

Giudice Anna Primavera