Tribunale di Firenze n. 2367 del 16 Luglio2013
CMS – nullità per assenza di causa
La CMS applicata nel trimestre sull’utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. La CMS va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente.
Con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall’utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l’apertura di credito.
Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell’apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
Pertanto, la CMS va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull’utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa.
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