sentenza

Tribunale di Firenze n. 704 del 17 Marzo2021

La Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata, le cui conclusioni appaiono logiche e ben motivate, ha confermato la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, e mancanza di prova dell’inadempimento di XXX S.r.l..

In particolare il CTU rispondendo al secondo punto del quesito peritale a pagina 29 ha evidenziato come “in definitiva, tutti i contratti analizzati indicano il solo Tasso Nominale in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella normativa sulla Trasparenza che impongono l’indicazione di un Tasso Effettivo”. L’art. 117 T.U.B. prescrive: al comma IV: “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”; al comma VIII: “La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.”.

La Banca d’Italia, con provvedimento del 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing prevede che “per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.

Dalla lettura congiunta di tali disposizioni di legge e regolamenti consegue che un contratto di leasing che non riporti un tasso interno di attualizzazione (come da definizione sopra citata), in luogo del tasso di interesse, debba ritenersi nullo ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia.

Inoltre quanto sopra dedotto costituisce altresì violazione del comma IV dell’art. 117 T.U.B., essendosi quantomeno verificata una violazione della normativa di trasparenza che ha determinato l’assenza di una veritiera indicazione del tasso dell’operazione finanziaria.

Tale disposizione normativa prevede come visto che il contratto indichi il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, e la Banca d’Italia ha prescritto per i contratti di leasing che “in luogo del tasso di interesse” venga indicato il tasso interno di attualizzazione, pertanto se il contratto non contiene tale specifica indicazione, allora non si può affermare che contenga l’indicazione del tasso di interesse, come richiesto dalla legge. Da ciò non può che conseguire l’applicazione del comma VII della citata disposizione normativa, il quale dispone che “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”.

Giudice Carloni Elisabetta