Tribunale di Frosinone del 18 Aprile2014
Azione di ripetizione – conto ancora in essere
L’azione di ripetizione dell’indebito può essere esperita anche per conti ancora in essere, a patto che esistano e si indichino le rimesse solutorie.
Laddove ricorrano dei veri e propri versamenti solutori, non solo può, ma deve agire in ripetizione pur a fronte di un contratto di conto corrente non ancora chiuso, avendo la condivisibile giurisprudenza di legittimità chiarito che in tal caso il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione decorre proprio da quel pagamento (Cass. SS.UU. sent. n. 24418/2010).
Azione di esatto adempimento
L’azione di ripetizione esperita con conto ancora in essere, laddove comprenda la liquidazione del saldo a una certa data, deve essere intesa come domanda di chiusura del conto e conseguente ripetizione del saldo.
Di più, posto che la distinzione tra versamenti solutori e ripristinatori è stata adottata dal Supremo Collegio solo onde individuare il dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione, e non anche onde discriminare tra ciò che può ritenersi ripetibile e ciò che invece non può ritenersi tale, nel caso in cui ci siano stati anche solo versamenti meramente ripristinatori, la domanda di ripetizione potrà comunque essere proposta anteriormente alla chiusura stragiudiziale del contratto di conto corrente ma in tal caso, dovrà essere correttamente qualificata dal giudice. Ebbene tale domanda deve essere qualificata, oltre che come azione di accertamento delle nullità dedotte, come azione di esatto adempimento con cui il correntista chiede giudizialmente la chiusura del conto e la liquidazione del saldo previa epurazione dallo stesso delle poste debitorie frutto dell’applicazione di clausole nulle (salvo che, ove effettivamente risultante a credito del correntista, costituisce l’oggetto della domanda di ripetizione). In buona sostanza (…) deve ritenersi che la domanda di condanna al pagamento svolta dal correntista implicitamente contenga e presupponga una domanda di chiusura del conto e di liquidazione del suo saldo previa determinazione del dovuto sulla sola base di quanto validamente pattuito (domanda che altrimenti non può qualificarsi se non come di esatto adempimento, posto che ciascuna delle parti può recedere dal contratto in questione ex art. 1855 c.c. e richiedere la conseguente liquidazione del saldo).
Prescrizione – onere della prova del carattere solutorio delle rimesse in capo alla Banca – eccezione di prescrizione specifica
Chi eccepisce la prescrizione ha l’onere della prova in ordine alla individuazione temporale del relativo dies a quo, oltre che, con specifico riferimento all’onere di puntuale allegazione dell’eccezione di prescrizione fondata sulla natura solutoria dei versamenti effettuati in costanza di rapporto, da C.d.A. Milano sent. 20/02/13
Delibera CICR 9/02/00 – rapporti preesistenti – non necessaria approvazione scritta della variazione.
Per rapporti sorti precedentemente all’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, la capitalizzazione trimestrale a debito è nulla fino alla data di entrata in vigore della Delibera, e deve essere sostituita dalla capitalizzazione semplice.
Per il periodo successivo, la capitalizzazione trimestrale è legittima a condizione che la Banca abbia pubblicizzato in G.U. e comunicato al correntista l’adeguamento alla pari periodicità di capitalizzazione. Tale adeguamento non può essere ritenuto peggiorativo e pertanto non richiede la sottoscrizione da parte del correntista.
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