sentenza

Tribunale di Frosinone n. 1 del 2 Gennaio2017

Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/2000, l’art. 7 della delibera consente la capitalizzazione degli interessi sul saldo periodico del conto, previo adeguamento delle condizioni contrattuali entro il 30 giugno 2000 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e con effetto a decorrere dal 1°luglio 2000; devono invece essere dichiarate nulle per violazione dell’art. 1283 c.c. le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente anteriormente all’adeguamento imposto dalla delibera CICR (dichiarata la nullità della clausola contrattuale che consente la capitalizzazione trimestrale, e posto che il divieto di anatocismo stabilito dall’articolo 1283 c.c. osterebbe anche ad  un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza alcuna capitalizzazione).

Giudice Ciccolo Maria