sentenza

Tribunale di Frosinone n. 1244 del 8 Novembre2016

Domanda è priva di fondamento, e ciò in quanto il comma 6 dell'articolo 117 TUB regola i diversi casi in cui il contratto rechi clausola di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse. Nel caso di specie di contro il mutuo recava al contrario specifiche condizioni economiche (come indicato dallo stesso attore, il quale specifica che il tasso corrispettivo era del 3,30% ed il tasso di mora del 5,45%), nè si rinvengono norme in base alle quali, nei contratti di mutuo, dalla mancata indicazione dell'ISC derivi la nullità della clausola di determinazione degli interessi.