Tribunale di Lanciano del 20 Novembre2014
Azione di ripetizione - Onere della prova a carico del correntista (estratti conto)
È onere del correntista che faccia azione di ripetizione la produzione di tutti gli estratti conto e dei contratti di cui invoca la nullità. Solo per gli estratti degli ultimi 10 anni l’onere della produzione ricade sulla Banca.
Il correntista, attore sostanziale che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia: l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa; in particolare deve provare l’esistenza di specifiche poste, annotate al passivo negli estratti conto, che trovano fondamento nell’esecuzione di clausole nulle.
Azione di ripetizione - Onere della prova a carico del correntista (contratto)
È onere del correntista che faccia azione di ripetizione la prova della mancata pattuizione delle condizioni economiche.
In difetto di produzione dei contratti non è possibile valutare la sussistenza di uno dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione di indebito, ossia la nullità del titolo (clausola contrattuale) in base al quale è stata effettuata l’annotazione a debito per determinate somme, pagate dal correntista con l’attivo di conto o con successivi versamenti o rimesse.
Prescrizione - Se contratto nullo è nulla anche l'apertura di credito contenuta nel contratto, e tutti i versamenti sono solutori - Se conto va a credito sorge immediatamente diritto alla ripetizione e decorre termine di prescrizione
Se il contratto di conto corrente è nullo deve ritenersi nulla anche l'apertura di credito contenuta nel contratto, e di conseguenza tutti i versamenti sono da considerarsi solutori
Se il contratto “contenente” è nullo per mancanza di forma, è nulla anche l’apertura di credito in essa contenuta. In tale situazione non può farsi nessuna distinzione tra versamenti, rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. Tutti i versamenti effettuati dal correntista sono pagamenti indebiti, e sono immediatamente ripetibili. Sicché, per tutti e per ciascuno, il termine di prescrizione del diritto inizia a decorrere dal momento del versamento.
Se il conto corrente va a credito sorge immediatamente diritto alla ripetizione e dalla data del passaggio a credito decorre il termine di prescrizione decennale
Se il conto va a credito, gli accrediti hanno integrato nel complesso un pagamento, non potendosi più configurare una rimessa ripristinatoria, che presuppone passivo, seppur nei limiti di fido. Ne consegue che, dal momento in cui il conto ha presentato saldo attivo, è immediatamente sorto i diritto alla ripetizione dal quale è altresì decorso il termine di prescrizione.
Scarica testo integrale(199 K)