sentenza

Tribunale di Lanciano del 7 Maggio2018

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo opposto, quando l’opposizione è fondata su prova scritta (consulenza tecnico contabile di parte) e non è stato dimostrato dalla parte opposta il “periculum” dall’eventuale ritardato pagamento, non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.