sentenza

Tribunale di Latina n. 1214 del 26 Maggio2023

Commento a cura dell’Avv. Alessandro Parisella del Foro di Latina

 

Nella Sentenza n. 1214.2023 il Tribunale civile di Latina - nella persona del Giudice Dott.ssa Concetta Serino - affronta innumerevoli questioni in materia bancaria di attualissimo interesse. Tra di esse l’esistenza l’affidamento di fatto, l'ammissibilità dell'azione di accertamento in costanza di un conto corrente aperto, la diretta ed immediata applicabilità dell’art. 120 TUB in materia di anatocismo, la definizione di interesse ai fini del calcolo dell’usura, ed altro.

In via preliminare il Tribunale si è uniformato al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui va dichiarata la piena ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito proposta allorquando il conto corrente risulti ancora aperto, in quanto la società correntista è titolare di un interesse di sicura consistenza a che venga accertata prima della chiusura del conto la nullità e/o invalidità delle clausole anatocistiche nonché l'esistenza o meno di addebiti illegittimi al fine di poter ottenere una corretta ricostruzione del saldo.

In merito, gioverà anche ricordare che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito avanzata dalla società correntista in costanza di apertura di conto, possa essere trattata nel merito previa riqualificazione della domanda da parte del Tribunale di mero accertamento dell'esatto saldo dare/avere (escludendo, quindi, la condanna della banca alla ripetizione degli indebiti riscontrati).

Il Tribunale di Latina dopo aver dichiarato l’ammissibilità dell’azione, si sofferma con molta attenzione in ordine al tema della prescrizione delle rimesse in conto corrente richiamando il principio della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 24418.10 secondo il quale ““se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, ii termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

E pertanto, il Tribunale dopo aver correttamente precisato in sentenza che il termine di prescrizione delle rimesse solutorie inizia a decorre dalla data del loro pagamento mentre il termine di prescrizione delle rimesse ripristinatore inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto, affronta la tematica inerente la verificazione della reale natura delle rimesse oggetto di giudizio.

Dopo aver, dunque, vagliato il materiale probatorio versato in atti, il Tribunale di Latina perviene alla conclusione circa l’esistenza di plurimi elementi per poter desumere che il rapporto di conto corrente fosse affidato, nonostante l’assenza in atti del contratto di affidamento redatto in forma scritta tra le parti.

Il primo elemento vagliato in sentenza dal Tribunale è costituito dalle risultanze della centrale rischi. Il report della centrale rischi, infatti, confermava l'esistenza di un conto corrente costantemente affidato.

La circostanza veniva, poi, confermata ed avvalorata anche dalle lettere ad oggetto la richiesta di innalzamento dei fidi. Il c.t.u. ebbe, poi, ad evidenziare nella consulenza tecnica che l'esistenza del fido in conto corrente risultava riscontrabile, altresì, dalla documentazione contabile, dalla corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito, dalle condizioni economiche applicate al rapporto evincibili dagli estratti conto, entro e fuori fido, dalle commissioni di istruttoria veloce e dalle commissioni sull’accordato, ed, infine, dall’applicazione di CMS, peraltro, individuate nel loro ammontare entro e fuori fido.

Il Tribunale civile di Latina ha poi ribadito e confermato con estrema chiarezza il principio di diritto secondo cui è la banca a dover dimostrare l'esistenza dei pagamenti aventi funzione solutoria, e confermato, altresì, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti. Il Tribunale di Latina chiarisce, inoltre, in sentenza che l'articolo 117 TUB prevede una nullità di protezione che va applicata in favore del correntista e non risulta invocabile in favore della parte forte del rapporto, ossia della banca.

In ordine alle CMS, il Giudice ha ritenuto gli addebiti compiuti a tale titolo illegittimi in quanto nel contratto esaminato non risultavano neppure specificate con sufficiente precisione la base di calcolo e le modalità di determinazione di detta commissione.

In punto di anatocismo il Tribunale, dopo aver compiuto una puntuale illustrazione dell’evoluzione normativa degli ultimi decenni, ribadisce il prevalente orientamento giurisprudenziale circa l'immediata applicabilità dell'articolo 120 TUB che vieta l’anatocismo a far data dalla 01.01.14, costituendo detta dispozione, normativa di immediata applicazione.

Il Giudice rileva anche che nel contratto di conto corrente, risultava sottoscritta la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi ma non risultava raccolto successivamente all’entrata in vigore della legge n. 49/16, il consenso del correntista all'addebito annuale degli interessi in conto corrente una volta divenuti esigibili, e per questo ha ritenuto che  essi non andavano capitalizzati nella ricostruzione del saldo successivamente all’entrata in vigore della menzionata legge e della Delibera CICR 3/08/16 attuativa della stessa.

Il Tribunale di Latina faceva, altresì, proprie le conclusioni del c.t.u. in merito all'usura riscontrata in contratto, rimarcando che per granitica e costante giurisprudenza ai fini del calcolo dell'usura il concetto di interesse è “omnicomprensivo di ogni forma di remunerazione, a qualsiasi titolo percepita per l'erogazione del credito, salvo imposte e tasse”, confermando la verifica svolta dal CTU che ha incluso, al momento pattizio (contratto del 2010), il tasso d’interesse debitore e le commissioni di affidamento opportunamente annualizzate (come per altro previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti).

E infine, in accoglimento della domanda attoria accertava e dichiarava la nullità della pattuizione usuraia, l'assenza di specifiche pattuizioni in merito alle modalità di calcolo per la determinazione delle CMS, nonché l'illegittimità della capitalizzazione applicata successivamente al 01.01.2014

Giudice Serino Concetta