sentenza

Tribunale di Latina n. 1603 del 19 Giugno2018

In tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

Ove contestata dalla Banca la prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme ritenute indebite dal correntista, sarà onere dell’istituto di credito dar prova dell’esistenza di eventuali rimesse solutorie, indicandole specificatamente (cfr Cass. n.4518/2014). 

Il termine di prescrizione del diritto della Banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l’apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto della chiusura del conto corrente.