Tribunale di Latina n. 19154 del 28 Agosto2013
Conto corrente–estratto conto ex art. 50 TUB – Inefficacia ricognizione debito se dimostrata nullità o inefficacia del rapporto – Usura - Onere diallegazione decreti ministeriali sui TEGM
La ricognizione del debito effettuata dal correntista esonera l’intermediario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, ma non impedisce al correntista di chiederne la nullità per assenza di causa qualora ne dimostri l’inesistenza per applicazione di condizioni economiche illegittime.
In tema di usura, è onere della del correntista dimostrare l’avvenuto superamento del tasso soglia anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazione della Banca d’Italia, che in quanto atti amministrativi e non normativi non soggiaciono al principio iura novit curia
Il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. Civ., Sez, I, 25/02/2002, n, 2751; nello stesso senso Cass. Civ., Sez I, 20/08/2003, n. 12233).
La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale; essa ha il solo effetto di esonerare il destinatario della promessa dall'onere di fornire la prova dell'esistenza del rapporto fondamentale; ove tuttavia il debitore dimostri la nullità o l'inesistenza di detto rapporto la ricognizione di debito rimane del tutto inefficace, perchè priva di causa (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 18/11/2008, n. 27406; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 11426 deI 2002; Cass. n. 8515 del 2003; Cass. n. 18259 del 2006; Cass. n. 10574 del 2007).
Nell'ambito del giudizio, era onere della parte dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.Ed invero la rilevazione del tasso viene stabilita, periodicamente, con un decreto del Ministro del Tesoro che, evidentemente, ha natura di provvedimento amministrativo e per questo non può rispetto ad esso trovare applicazione il principio iura novit curia, stabilito dall'art. 113 del codice di procedura civile.
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