sentenza

Tribunale di Lecce del 18 Dicembre2014

Prescrizione - Eccezione di prescrizione specifica

E’ onere della parte che eccepisce la prescrizione indicare la prestazione verso la quale la stessa è rivolta, individuare l’ubi consistat, non potendo rimettere tale accertamento al giudicante al quale è precluso ogni intervento officioso in merito.

L’eccezione di prescrizione deve ritenersi ammissibile solo ove dedotta in modo specifico e tipizzato rispetto ad una specifica prestazione, non potendo il giudice ritenere prescritta una richiesta di prestazione se non specificatamente individuata. L’eccezione di prescrizione, infatti, è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, e soggetta al potere dispositivo della parte che intende giovarsene.

Rimesse solutorie - Azione di ripetizione – rimesse solutorie

La Suprema Corte ha distinto il caso in cui il correntista, in pendenza dell’apertura di credito, non abbia effettuato versamenti, dal caso in cui abbia effettuato versamenti, e, con riguardo a tale ultima ipotesi, ha operato la distinzione funzionale, tra versamenti aventi natura solutoria e versamenti con funzione ripristinatoria.

Nel primo caso la eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento inizierà a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Nel secondo caso, ovvero quello in cui nel corso del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione qualora risultino indebiti. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista.

 

Non è così viceversa in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento, fungono unicamente da atti ripristinatori alla provvista.

Giudice Maria Gabriella Perrone