sentenza

Tribunale di Lecce Sez. II Civile n. 4353 del 17 Novembre2014

Conto corrente – atto di citazione – indeterminatezza del petitum – usi piazza – l. n. 154/92 – 117 TUB – tasso legale e poi tassi BOT – anatocismo – saldo zero anche se azione ripetizione

Non può dirsi indeterminato l’atto di citazione che indichi le clausole ritenute nulle e motivi la presunzione di nullità. Non è necessario che l’effetto della nullità venga puntualmente quantificato.

Il riferimento in contratto agli usi piazza configura l’indeterminatezza della clausola. I tassi d’interesse corrispettivi devono essere sostituiti con i tassi legali ex art. 1284 c.c. fino all’entrata in vigore della l. 154/92 e successivamente dai tassi BOT così come definiti dalla menzionata legge e dal successivo art. 117 TUB.

La nullità della clausola anatocistica è rilevabile anche d’ufficio, al regime operato dalla banca non può sostituirsi alcun regime di capitalizzazione alternativo, dovendosi pertanto procedere al ricalcolo in regime di capitalizzazione semplice, come stabilito da Cass. n. 24418/10.

Anche in caso di azione di ripetizione mossa dal correntista, se la documentazione in atti è parziale dovrà essere annullato l’eventuale saldo debitore iniziale, potenzialmente affetto dall’effetto delle stesse nullità riscontrate per il periodo documentato (in accordo si veda Corte di Appello Lecce, 06-17.07.2012, n. 510)

 

Hanno agito in giudizio affinché – previo accertamento della nullità delle clausole di rinvio agli “usi piazza” per la determinazione del tasso di interesse; di quelle di capitalizzazione trimestrale degli interessi, di inammissibilità delle c.m.s., di illegittima determinazione dei “giorni valuta”, di illegittima applicazione di spese non pattuite- si determini l’esatto dare-avere tra le parti.

Deve, in primis, rilevarsi che l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum è palesemente infondata ove si consideri che gli attori anno analiticamente indicato le clausole contrattuali ritenute nulle ed hanno specificato le domande rivolte al Tribunale; d’altro canto, non è un caso che l’istituto di credito convenuto ha potuto ampiamente difendersi e vi ha provveduto fin dalla comparsa di costituzione.

 

Nel merito, va rilevato che i contratti in atti – per la determinazione del tasso di interesse – fanno riferimento ai c.d. “usi piazza”. Pertanto, deve ritenersi che il tasso di interesse non sia adeguatamente precisato con conseguente nullità della suddetta clausola di determinazione del tasso di interesse.

Premesso che i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – quale quelli dedotti in giudizio – sono interessati dalla nuova disciplina solo a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, con riferimento alla clausola contrattuale in esame (quella relativa alla determinazione degli interessi “uso piazza”) troverà applicazione il disposto dell’art. 1284 co. 3 c.c. con decorrenza dall’inizio del rapporto e sino alla data in cui è entrata in vigore la nuova disciplina. Successivamente a tale data le clausole nulle vanno sostituite sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 145/92 prima e dal T.U. 385 del 1993 dopo.

 

Con riferimento all’anatocismo, si deve valutare anche d’ufficio la nullità della relativa clausola di previsione convenuta dalle parti, risultando ormai pacifico il principio di diritto secondo il quale “la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente deve reputarsi nulla in quanto basata su un uso negoziale (x art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 e 8 delle preleggi al c.c.).

Una volta ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, reputa questo giudice di dover aderire – condividendosene appieno le argomentazioni – a quell’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale non è possibile sostituire l’anatocismo trimestrale con quello annuale, posto che, come correttamente osservato, “la contrarietà a norma imperativa di cui all’art.1283 c.c. involge l’intero contenuto della clausola” (e non solo quindi la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione).

Tale orientamento ha, peraltro, trovato l’avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24418/10 del 23.11-02.12.10), le quali hanno ritenuto che la previsione della capitalizzazione annuale per gli interessi creditori non può essere estesa agli interessi debitori, una volta accertata la nullità di quella.

 

Il C.T.U., rilevata la mancanza di alcuni estratti conto ha effettuato un adoppia ipotesi di calcolo: “la prima tenendo conto del saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, la seconda partendo da saldo iniziale pari a zero”. Orbene, ritiene il Tribunale di dover prendere in considerazione la seconda ipotesi di calcolo, visto che il saldo sganciato dalle poste precedenti rappresenta un mero numero, privo di ogni tipo di riscontro e, in quanto tale, insignificante; in altri termini, in mancanza degli estratti conto, non può escludersi che vi siano state delle poste contabili illegittime (per capitalizzazione di interessi, tassi ultralegali, commissione di massimo scoperto, ecc.), sicché diventa necessario annullare tutte le voci non verificabili e, quindi, partire da zero (in questi termini, Corte di Appello Lecce, 06-17.07.2012, n. 510).

Giudice Annafrancesca Capone