sentenza

Tribunale di Lucca del 7 Aprile2014

Conto corrente – Azione di ripetizione – versamenti solutori

Sono ripetibili da parte del correntista esclusivamente i versamenti effettuati su conto scoperto o extrafido (solutori). La mera annotazione di un illegittimo addebito che vada a modificare il saldo del conto non implica infatti il pagamento dello stesso.

Nell’ipotesi di versamenti effettuati dal titolare di un conto corrente, in pendenza di un’apertura di credito, sul conto corrente cui l’apertura accede, sono da considerarsi pagamenti suscettibili di ripetizione solo i versamenti eseguiti per coprire un passivo eccedente il limite dell’affidamento (versamenti solutori) e che risulti essere dovuto, in tutto o in parte, ad indebite annotazioni della banca e non i versamenti da atti di reintegrazione della provvista (versamenti ripristinatori).

In sé e per sé il fatto che il passivo sia derivato da annotazioni indebite non rileva posto che la annotazione comporta solo un incremento formale del debito o un decremento formale del credito del cliente ma non un pagamento.

Giudice Antonella Frizilio