sentenza

Tribunale di Lucca del 10 Maggio2013

Conto corrente – CMS – legittimità della causa – Prescrizione – non valido principio Cass. 24418/10 – No rimesse solutorie e ripristinatorie – Prescrizione decorre dell’annotazione in conto

La causa della CMS è da rintracciarsi nell’onerosità del contratto di apertura di credito, di cui costituisce la remunerazione. Non può pertanto mai essere considerata priva di causa. Anche qualora la CMS sia parametrata sull’utilizzato e non sull’affidato, ciò rientra nell’autonomia negoziale delle parti e non determina nullità della commissione.

La prescrizione, a differenza di quanto affermato dalla Cass. n. 24418/10, decorre da ogni chiusura periodica del conto (annotazione delle competenze), che non può essere considerato un rapporto unitario. I versamenti effettuati dal correntista dopo la chiusura periodica vanno imputati ex art. 1194 c.c. a pagamento delle competenze annotate dalla banca

 

La CMS non è priva di causa e non è indeterminata. L'art. 1842 c.c. definisce il contratto di apertura di credito come il contratto bancario "col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato". La circostanza che la somma messa a disposizione possa anche non essere utilizzata dimostra in maniera inconfutabile che la funzione economico sociale dell'apertura di credito consiste nella mera messa a disposizione della somma, a prescindere dal suo utilizzo o meno.Questa "messa a disposizione" è per se stessa lui servizio al cliente che deve essere remunerato.L'apertura di credito non è, quindi, un contratto a titolo gratuito ma è un contratto oneroso e la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo di questo contratto.

Può accadere, ed è accaduto in passato, che la CMS non sia determinata avendo come parametro l'affidato ma l'utilizzato. Da ciò, però, non può desumersi la nullità della CMS per mancanza di causa.

Niente impediva alle parti, infatti, prima delle modifiche normative del 2009 e del 2011, di determinare il corrispettivo dell'apertura di credito avendo riferimento all'uno o all'altro parametro, sicché appare agevole ricavarne la conclusione che le modalità pattizie di determinazione del corrispettivo, non incidendo sulla causa della CMS, non ne determinano la nullità per difetto della funzione economico-sociale.

 

In materia bancaria, sia per effetto del richiamo dell'art. 1857 c.c. all'art. 1832 c.c., sia per effetto delle condizioni generali di contratto, il conto corrente di corrispondenza si è venuto a conformare come un contratto socialmente tipico nei quale la banca mandataria rende alla chiusura periodica del conto il rendiconto della propria gestione e nel quale si assiste, pertanto, a un frazionamento dell'opera della banca mandataria in tanti periodi quante sono le chiusure periodiche, con conseguente collegamento del termine di prescrizione dell'actio mandati alla chiusura periodica del conto stesso.

L'argomento del frazionamento del rapporto bancario è dirimente per ripudiare la tesi dell'unitarietà del rapporto quale argomento fondante la tesi della decorrenda della prescrizione della condictio indebiti dalla chiusura definitiva del rapporto bancario.

Se, come sopra dimostrato, l'estratto conto periodico ha una valenza non solo contabile ma anche di rendicontazione periodica rilevante ex art. 1713 c.c., ne discende che è in sede di chiusura periodica del conto e, di contestuale rendiconto, che la banca (mandataria) chiede al cliente (correntista mandante) il rimborso delle spese sostenute e il pagamento del compenso maturato (v, artt. 1719 e 1720 c.c. per il mandato), così come la restituzione delle eventuali somme anticipate per il correntista e dei correlativi interessi o degli interessi maturati sulle somme oggetto d'affidamento.

Nel caso di conto corrente bancario non assistito da apertura di credito, se il saldo è attivo, esso si riduce per effetto dell'addebito trimestrale delle spese, commissioni e interessi passivi (e la stessa corte non dubita che, in tal caso, vi sia un pagamento), se il saldo è passivo, vi è un incremento negativo dei saldo e, quindi, delle somme dovute dal correntista alla propria banca (credito immediatamente esigibile). I versamenti successivamente effettuati dal cliente costituiranno veri e propri pagamenti che andranno imputati ex artt. 1193 e 1194 c.c..

Nel caso di conto corrente bancario assistito da apertura di credito la situazione non è dissimile.

Questo particolare meccanismo comporta che il credito restitutorio sorto a seguito dell'utilizzo della somma messa a disposizione dalla banca (e nei limiti dell'affidamento ricevuto) non è immediatamente esigibile.

Una cosa però è il credito (inesigibile) sorto dall'utilizzo della somma messa a disposizione dalla banca a favore del cliente, altra cosa è il credito che la banca matura nel corso del trimestre per le spese di gestione del conto e di erogazione del credito.

Come costituisce, infatti, pagamento l'esecuzione di un bonifico impartito dal cliente a favore di un terzo ed eseguito dalla banca mediante utilizzo della somma messa a disposizione del cliente {tipico esempio d'utilizzo del rapporto di provvista in funzione del rapporto di valuta), allo stesso modo, in questa prospettiva, costituirebbe pagamento l'utilizzo della stessa somma (ancora una volta esempio d'utilizzo del rapporto di provvista in funzione del rapporto di valuta) per il pagamento dei corrispettivi maturali dalla banca nel periodo di riferimento.

Giudice Carmine Capozzi