sentenza

Tribunale di Macerata n. 329 del 1 Aprile2017

Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/2000, l’anatocismo è legittimo se la Banca si è adeguata alle disposizioni della Delibera in parola (adeguamento alla pari periodicità e comunicazione in G.U).

La capitalizzazione trimestrale unilaterale degli interessi è illegittima fino al 30.6.2000, come statuito da unanime orientamento giurisprudenziale successivamente alle note sentenze della Corte di Cassazione della primavera del 1999 (nn. 2374, 3096, 3845), confermato dalle Sezioni Unite del supremo consesso con la sentenza n. 21095/2004, cui si rimanda anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, I comma, disp. att. c.p.c. Successivamente a tale data la capitalizzazione trimestrale bilaterale degli interessi è legittima in virtù del novellato art. 120 TUB, della conforme delibera del CICR e, nel caso di specie, della pubblicazione da parte della Banca convenuta sulla GU n. 153 del 3 luglio 2000(…) Una capitalizzazione trimestrale delle “competenze” applicata al di fuori sia delle condizioni imperative di cui all’art. 1283 c.c e sia di quelle altrettanto imperative di cui all’art. 120 TUB/ 2 e 7 delibera CICR del 9.2.2000 non può che - quindi- essere dichiarata illegittima.

Giudice Ascoli Corrado