sentenza

Tribunale di Mantova del 3 Maggio2014

Prescrizione – Azione di ripetizione – Se conto affidato il pagamento interviene alla chiusura del conto

Circa l’operatività della prescrizione della domanda di ripetizione dei pagamenti indebiti nei rapporti bancari, se  viene dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti eseguiti non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto, quando il correntista restituisce alla Banca gli importi utilizzati, per cui l'eventuale azione di ripetizione d'indebito può essere esercitata solo in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà  a decorrere il relativo termine di prescrizione.

In assenza di contratto di apertura di credito le rimesse sono tutte solutorie – onere della prova del fido in capo al correntista

 

Se la banca eccepisce la prescrizione e il correntista non produce il contratto di apertura di credito, i versamenti in conto devono essere considerati tutti solutori.

La prova circa la sussistenza di un’apertura di credito incombe, per regola generale (art.2697 c.c.), su chi intende far valere l’esistenza di tale contratto, al fine di trarne le conseguenze a sé favorevoli e paralizzare così l’eccezione di prescrizione svolta.

Nei rapporti bancari, se la banca eccepisce la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito e il correntista a sua volta eccepisce la sussistenza tra le parti di un contratto di apertura di credito ma la prova circa l’esistenza dei contratto di apertura di credito non è fornita, i versamenti effettuati da parte del correntista nel corso del rapporto non possono che essere considerati pagamenti, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale  dell’azione di ripetizione di indebito dalla data delle singole operazioni.

Prova del fido: non basta conto passivo o addebito spese di gestione fido

 

Al fine di valutare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente non costituisce prova della sussistenza di un’apertura di credito la presenza costante di saldi passivi negli estratti conto o la presenza di addebiti in conto per spese di gestione fido, non consentendo tali elementi di valutare l’ammontare e l’epoca degli affidamenti, in maniera tale da accertare se i versamenti siano stati effettuati su conto passivo o su conto scoperto, in quanto recante un passivo tale da risultare comunque eccedente i limiti dell’affidamento.