sentenza

Tribunale di Mantova del 11 Marzo2014

Ammortamento alla francese – Esclusione anatocismo

Il piano di ammortamento “alla francese” non implica l’esistenza di anatocismo.

Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” - sempre che le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute - non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c.  

Determinatezza del tasso se ammortamento alla francese

 

Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” - sempre che nel contratto le parti abbiano chiaramente precisato (anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili) le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire – non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, c. 3, c.c.  

Giudice Luigi Pagliuca