Tribunale di Mantova del 2 Maggio2017
Ciò chiarito, parte attrice ha proposto altresì eccezione di nullità della clausola determinativa degli interessi per essere il TAEG dedotto in contratto superiore ISC. La censura è infondata, non essendo idonea ad inficiare la validità del contratto o la corretta pattuizione dei tassi di interesse la doglianza di una non corretta indicazione dell'ISC nel rapporto dedotto in dire. Infatti, il contratto di mutuo per cui è causa riporta l'indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento sicché deve ritenersi che il contenuto negoziale sia pienamente conforme a quello prescritto dall'art. 3 sezione 111, capitolo 1 titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia 25.7.2003 non essendo quindi configurabile alcuna nullità ex art. 117 comma 8 TUB. La circostanza evidenziata da parte attrice appare, quindi, del tutto ininfluente, considerandosi che l'ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione II capitoli 1 titolo X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall'art. 3 sezione III, tanto che anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento. (Tribunale di Salerno 27.1.2017). Da ultimo, la pretesa di parte attrice di fare ricalcolare gli interessi secondo il meccanismo di cui all'art. 117 D.Lgs. 385/1993 è parimenti infondata atteso che l'art. 117 co. 7 n. 2) TUB si riferisce chiaramente alle condizioni pubblicizzate e non a quelle pattuite. Conclusivamente la domanda di parte attrice va integralmente respinta.
Scarica testo integrale(79 K)