Tribunale di Massa n. 452 del 5 Maggio2016
Per i rapporti accesi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, l’unica fonte normativa è rappresentata dall’art. 1283 c.c., in quanto il CICR, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25 comma 3 d.lg. n. 342/99, non ha alcun potere di normare i rapporti preesistenti.
Il precetto non opera relativamente ai contratti stipulati in data anteriore alla predetta delibera del CICR – di poi adottata in data 9 febbraio 2000 – dal momento che il 3. comma dell'art. 25 D.Lgs. 342 del 1999, ove si disponeva che “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 76 Cost. (Corte cost. n. 425 del 2000).
Per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. l'unica fonte normativa regolante la materia è sostanziata dall'art. 1283 c.c., disposizione che, attesa la sua natura imperativa, imprime la sanzione della nullità alle clausole, contenute nei contratti bancari, riproduttive di un mero uso negoziale, che applicano la capitalizzazione trimestrale agli interessi debitori nei rapporti di conto corrente bancario; per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della predetta delibera, viceversa, la produzione di interessi sugli interessi già maturati è regolata dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 ed è consentita purché: 1) la periodicità e la capitalizzazione periodica sia uniforme, sia per gli interessi debitori sia per gli interessi creditori, con l'indicazione del tasso di interesse, rapportato su base annua, in caso di capitalizzazione infrannuale; 2) le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi siano specificatamente approvate per iscritto dal cliente; 3) la chiusura definitiva del conto corrente segni il termine di operatività della capitalizzazione degli interessi.
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