sentenza

Tribunale di Massa n. 90 del 4 Febbraio2020

Nei piani di rimborso rateale dei finanziamenti l’impiego, ai fini dell’elaborazione di un piano di ammortamento alla francese, del regime finanziario della capitalizzazione composta, con pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto, determina il venir meno della proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) prevista dall’art. 821 c.c. e comporta la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento, per effetto della quale il monte interessi lievita esponenzialmente (ciò che comporta, per l’appunto, la produzione di interessi su interessi). È proprio in tale fenomeno che si annida l’essenza dell’anatocismo, per quanto “celato” nel valore della rata pattuita,

quantificata già ab origine applicando il T.A.N. contrattuale secondo la formula dell’interesse composto.

L’impiego, nell’ammortamento alla francese, del regime finanziario composto comporta pertanto la violazione dell’art. 1283 c.c. (anatocismo) e, laddove non esplicitato in contratto, l’indeterminatezza della clausola relativa all’interesse, con conseguente ricalcolo in regime finanziario semplice ed adozione dei tassi legali ex art. 1284 c.c.