sentenza

Tribunale di Massa Ordinanza del Collegio di sospensione per opposizione del 4 Giugno2021

La rata, fin dal momento della sua formazione in base al TAN contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all’atto della predisposizione del piano di ammortamento è già “caricata” degli interessi anatocistici, ma, attraverso l’anticipazione dell’incasso di tutti gli interessi maturati e convenzionalmente “scaduti”, si finisce per protrarre il pagamento del capitale, con sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi sul capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall’art. 1283 c.c. (...).

Ulteriore profilo di rilevanza dell’indeterminatezza del tasso di interesse nei finanziamenti con rimborso graduale ed ammortamento in regime composto è ravvisabile nel fatto che, con il piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto al termine del periodo annuale, il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. TAE) non è pari al tasso nominale annuo previsto in contratto, bensì superiore rispetto a quest’ultimo.