Tribunale di Messina n. 592 del 10 Marzo2015
Conto corrente – Conto anticipi – Usura – Anatocismo – Delibera CICR 9.2.2000 – illegittimità delibera CICR per rapporti preesistenti – CMS – nullità per mancanza di causa.
L’anticipazione regolata con due o più conti correnti non dà luogo ad una pluralità di rapporti: risultano applicabili anche ai conti anticipi le pattuizioni contrattuali previste per l’ordinario.
In tema di usura, è onere della del correntista dimostrare l’avvenuto superamento del tasso soglia anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazione della Banca d’Italia, che in quanto atti amministrativi e non normativi non soggiaciono al principio iura novit curia
Per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00, senza un’approvazione scritta del cliente, la modifica introdotta dalla banca, come indicato nell’art. 7 della Delibera, risulta priva di valore: diversamente si verrebbe a sanare, senza alcun intervento pattizio, la nullità della clausola anatocistica.Per i rapporti successivi, la pari periodicità deve essere pattuita espressamente per iscritto.
La CMS deve essere ritenuta nulla per mancanza di causa, in quanto si registra un significativo “scollamento tra la causa della commissione e le sue concrete modalità di calcolo”.
L’anticipazione, realizzata nella prassi bancaria mediante la movimentazione di due o più conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico rapporto senza soluzione di continuità; questi conti non danno luogo ad autonomi rapporti di conto corrente e non incidono sulla sostanziale unitarietà del rapporto banca – cliente. (…) Vi è prova in atti della determinazione scritta del tasso d’interesse. (…) La pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d’interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l’illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura (cfr. Cass. n. 603/2013).
L’attrice non ha dato prova dell’addebito di interessi usurari, tenuto conto che quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usuraio producendo tempestivamente in giudizio i decreti ministeriali di riferimento (Cass. 8742/2001…)
Mentre per i nuovi contratti l’art. 6 della delibera CICR 9/02/00 richiedeva che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto”, per i contratti in corso la norma transitoria dell’art. 7 prevedeva che l’adeguamento dovesse essere esplicitamente approvato dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
Per i contratti stipulati precedentemente alla Delibera, all’assenza di capitalizzazione, o alla capitalizzazione annuale, conseguenti alla nullità della clausola anatocistica, si è venuta a sostituire una capitalizzazione trimestrale, con un peggioramento delle condizioni. Il richiamo alle “condizioni precedentemente applicate”, riportato nell’art. 7 della Delibera, non può essere riferito all’illegittima capitalizzazione trimestrale, ma deve essere riportato alla nullità dell’anatocismo trimestrale, risultante dalla normativa in vigore precedentemente alla Delibera stessa. In tali circostanze, in presenza di una modifica peggiorativa, sino al riscontro di un’esplicita approvazione del cliente, si ritiene che perdurino gli effetti della nullità.
Alla fattispecie sub iudice avente ad oggetto un rapporto instaurato nel febbraio 2001 non è applicabile la L. 28/01/09 n. 2, né i successivi interventi legislativi (…) pertanto il Giudicante ritiene di adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale e dottrinale pregresso che considera tale trasferimento patrimoniale nullo per mancanza di causa. (…) La stessa funzione della commissione risulta incerta. Secondo una tesi, essa remunera il maggior rischio assunto dalla Banca a seguito dell’utilizzazione della somma messa a disposizione con l’anticipazione. Secondo un diverso orientamento, invece, la commissione mira a compensare il semplice fatto della tenuta a disposizione di una determinata somma a favore del debitore. (…) Tale funzione, tuttavia, non sembra congruente con le modalità di calcolo utilizzate correntemente dalle banche, che tendono a considerare la commissione un onere ulteriore a carico del cliente, del tutto avulso dalla funzione che dovrebbe svolgere. Pertanto, un orientamento delle Corti di merito, cui ritiene di aderire questo giudice, alla luce di questo scollamento tra la causa della commissione e le sue concrete modalità di calcolo, perviene alla conclusione di ritenere nulla la commissione di massimo scoperto per carenza di causa.
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