sentenza

Tribunale di Milano del 25 Novembre2014

Conto corrente –azione di ripetizione –inammissibilità CTU – Onere della prova – art. 210 c.p.c – art. 119 TUB

L’azione di ripetizione non può essere esperita per rapporti ancora in essere che, risultando costantemente affidati, non hanno dato luogo a pagamenti (rimesse solutorie) ripetibili se illegittimi.

Non può essere ammessa CTU sulla base di perizie di parte lacunose che considerano solo documentazione parziale (scalari) e non tengono conto dei contratti forniti dall’Intermediario.

L’ordine di esibizione degli estratti conto ex art. 210 c.p.c. non può essere emesso per documenti (gli estratti conto) da considerare nella disponibilità del ricorrente e per i quali lo stesso non ha espresso preventivamente formale richiesta di produzione all’intermediario, ai sensi dell’art. 119 TUB.

 

Le azioni di ripetizione nei rapporti bancari di conto corrente (come quello che viene qui in rilievo) sono quindi proponibili solo dopo la chiusura del conto, ovvero conclusosi il rapporto di apertura di credito, atteso che, prima di quel momento, non esiste alcun pagamento, in senso tecnico/giuridico.

Nella specie, è circostanza pacifica in causa che il rapporto di conto corrente è ancora in corso e parte convenuta ha prodotto le lettere di concessione di fido, che non sono state contestate dalla parte attrice che, sul, punto, non ha preso posizione. Ne consegue l’inammissibilità della domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice.

La estrema lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell’elaborazione dei conteggi inficia l’attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del rapporto bancario, sulla base di documentazione parziale (i soli scalari parziali), ignorando completamente i contratti con le relative pattuizioni.

L’inattendibilità della perizia di parte, nonché la genericità delle contestazioni della difesa attorea e la produzione dei soli scalari parziali, conferma l’inammissibilità della CTU richiesta dall’attrice, in quanto di natura meramente esplorativa.

Né deve essere ordinata alla convenuta l’esibizione degli estratti di conto corrente, come richiesto dall’attrice ex art. 210 c.p.c., in quanto gli estratti conto sono documenti da considerare nella disponibilità della stessa parte istante, in quanto sono periodicamente inviati al correntista, che, vieppiù, li può richiedere alla banca ex art. 119 TUB (nella specie l’istanza ex art. 119 TUB in atti non risulta essere stata, né inviata, né ricevuta, dalla convenuta, e non ha ad oggetto gli estratti conto). Va pertanto ritenuta l’inammissibilità dell’ordine di esibizione. 

Giudice Antonella Cozzi