sentenza

Tribunale di Milano del 1 Luglio2014

Conto corrente – Usura – Validità Istruzioni Banca d’Italia– Esclusione CMS dal TEG – principio di omogeneità

Nel computo del TEG per la verifica dell’usura non devono essere incluse le CMS per il periodo precedente l’entrata in vigore delle Istruzioni ’09 (1/1/10), secondo quanto stabilito dall’art. 2-bis del decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009.

Orbene, le “Istruzioni per la rilevazione di tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 prevedendo nelle disposizioni transitorie, che, fino al dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art 2 della legge 108/1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto.

Giudice Antonella Cozzi